Censimento e mappatura dei materiali contenenti amianto

 

 

È necessario evidenziare come l’obbligo dell’accertamento della presenza di amianto vada nella stessa direzione del censimento dell’amianto, previsto dalla normativa italiana. Infatti, ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

Questa ricerca dovrebbe essere affidata a personale tecnico esperto e adeguatamente formato, come ad esempio un “coordinatore amianto” abilitato ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8 agosto 1994, perché solo questo soggetto potrà effettuare una ricerca mirata essendo in possesso di adeguate conoscenze sia circa gli ambiti ove è presente il rischio amianto sia relativamente alle tipologie di manufatti sospettati di contenere amianto; non a caso, il suo compito prevede, innanzitutto, l’individuazione delle strutture sospette e, a seguire, la predisposizione di uno specifico protocollo procedurale che preveda anche campionamenti dei materiali.

Solo in questo modo, è possibile attuare criteri e procedure finalizzate a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando, oltre che l’esposizione dell’operatore, la contaminazione dell’ambiente circostante mediante l’adozione di appropriate procedure operative.

Ai sensi dell'art. 12. del D.P.R. 8/08/1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. 

A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:

Inoltre, dal 24 maggio 2003 è in vigore il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, recante «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto» ai sensi dell’articolo 20 («Censimento dell'amianto e interventi di bonifica»), legge 23 marzo 2001, n. 93, («Disposizioni in campo ambientale»). Il provvedimento concerne la realizzazione di:

Con questo regolamento sono stati individuati i criteri per l’attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica, i soggetti e gli strumenti che realizzeranno la mappatura, le fasi e la progressione della realizzazione della stessa nonché le modalità per l’accesso ai finanziamenti. Nei siti da individuare devono essere inclusi anche quelli per i quali sono già disponibili dati derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi, nei quali sia effettivamente accertata una presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome.

Il D.M. n. 101/2003, prescriva che la mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto debba essere realizzata avvalendosi di sistemi informatici impostati su base territoriale; attualmente, non tutte le regioni hanno provveduto in questo senso; soltanto in qualche caso isolato, è stato, ad esempio, previsto il metodo del telerilevamento per la mappatura delle coperture in cemento amianto.

 

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