Programmi di controllo e manutenzione ex D.M. 6/09/94

 

 

Il Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 stabilisce che, accertata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.

Tale programma comporta il mantenimento in buone condizioni dei materiali contenenti amianto, prevenendo il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenendo correttamente nel caso di rilasci di fibre, verificando periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

Le incombenze del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge, stabilite dal D.M. 6/09/94, sono le seguenti:

Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale puo’ prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.

Il Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 distingue le attività di manutenzione vera e propria in tre categorie di interventi:

Nel caso in cui l’intervento interessi un’ampia zona in cui è presente l’amianto, occorre procedere ad un vero  e proprio intervento di bonifica.

Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto.

 

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