LA SICUREZZA SUL LAVORO

 

Per quanto riguarda le condizioni della salute e della sicurezza del lavoro, le imprese svolgono o dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale poiché oltre a dover fondare la loro competitività sulla riduzione dei costi e nella produzione di merci ad alta qualità e ad alto valore aggiunto devono altresì sviluppare una cultura ed una pratica della gestione della sicurezza come fattore competitivo tra le diverse realtà imprenditoriali.

Il gap tra la cultura della sicurezza presente nei paesi del Nord Europa e la realtà italiana ha radici profonde e occorre un lavoro strategico per colmare un divario che, per quanto riguarda gli eventi infortunistici gravi e mortali, ci colloca agli ultimi posti.

Il Decreto Legislativo n. 626 del 19 Settembre 1994, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 141 della Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 Novembre 1994, ha recepito la direttiva 89/391/CEE ed altre sette direttive particolari, riguardanti la sicurezza e la tutela della salute durante il lavoro.

Il suddetto Decreto Legislativo relativo alla "Sicurezza e Salute dei Lavoratori" impone, quali obblighi specifici del Datore di Lavoro: la redazione del "Documento di Valutazione dei Rischi presenti sul Luogo di Lavoro" (Art.4), la Formazione e l'Informazione dei Lavoratori, nonché l'Adeguamento delle Strutture, degli Impianti e delle Attrezzature ai criteri di Sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Il successivo Decreto Legislativo n. 242 del 19 Marzo 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 Maggio 1996, ha definito le modifiche e le integrazioni al suddetto D.Lgs. n. 626/94 stabilendo, nelle disposizioni transitorie e finali, i termini ultimi di scadenza per gli obblighi previsti per i datori di lavoro.

Tra i principali obblighi previsti quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza, anche alla luce delle scadenze previste dalla vigente normativa, risultano essere:

 

q       la valutazione dei rischi ed i conseguenti adempimenti (art.4);

q       l'organizzazione del "Servizio di Prevenzione e Protezione" (art.8);

q       la nomina del medico competente, ove previsto (art.4, comma 4);

q       l'organizzazione del servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (artt. 12, 13 e 14);

q       l'informazione e la formazione dei lavoratori (art.22);

q       l'adeguamento dei luoghi di lavoro (dall'art.30 all'art.33) e delle relative attrezzature (art.35);

q       la valutazione rischi per addetti ai videoterminali (art.4)

q       l'adozione delle misure di sicurezza (art.52);

 

Le disposizioni generali del D.Lgs. n. 626/94 e del D.Lgs. n. 242/96, salvo quanto specificato nella Circolare n.154 del 19/11/96, si applicano a tutti i settori di attività, nessuno escluso, ed a tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero di persone occupate presso di loro sia in forma continuativa che saltuaria (Aziende, Uffici, Scuole, Ospedali, Università, Terziario, Servizi Pubblici e Privati, Sedi Impiegatizie o Culturali, ecc).

Come visto, il Decreto Legislativo n. 626/1994 (e successive modificazioni) ha introdotto nel quadro della normativa italiana importanti novità, concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come più significative:

 

q       l'istituzione di figure sostanzialmente nuove nell'ambito delle varie strutture aziendali e/o operative, quali ad esempio quelle del "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione"(RSPP) e del "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS);

q       l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare, come detto, un documento contenente la "valutazione dei rischi" che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall’ambiente di lavoro;

q       l’individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge e di buona tecnica e, infine, il programma di attuazione delle misure stesse;

q       un intervento attivo, responsabile e integrato di tutti i soggetti interessati dalla ed alla sicurezza, in grado di coinvolgere i lavoratori e/o i loro rappresentanti, dall'individuazione delle situazioni di rischio fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle;

q       la predisposizione di un organico programma di informazione e formazione dei lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza nell’affrontare le tematiche di prevenzione in azienda.

 

Passando alla sicurezza nei cantieri edili, con l'emanazione del D.Lgs. n. 494/96, "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", pubblicato su G.U. Suppl. Ordin. n. 223 del 23/09/1996, si introduce di fatto una rivoluzione rispetto alla normativa e alla giurisprudenza precedenti, secondo le quali con il contratto di appalto il Committente trasferiva all'Appaltatore ogni incombenza relativa alla sicurezza. Il D.Lgs. n. 494/96 rinnova radicalmente questo principio.

Infatti, l'Appaltatore è ancora tenuto ad attuare le norme di sicurezza, ma il Committente (con l'aiuto dei suoi ausiliari tecnici: coordinatore in fase di progettazione e coordinatore in fase di esecuzione) è tenuto a promuoverle, progettarle e controllarne l'applicazione.

Sono tre compiti che prima non esistevano; trascurarli comporta sanzioni penali: multe pecuniarie e soprattutto la possibilità di una incriminazione per lesioni colpose o addirittura omicidio colposo in caso di eventuali incidenti provocati o aggravati dalla mancata osservanza delle norme.

Quindi, come si evince da quanto su riportato, una delle peculiarità di questo decreto legislativo, è quella di aver responsabilizzato la figura del Committente, fino ad allora esclusa dalle responsabilità per la sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, il soggetto, sia esso pubblico o privato, che decide di realizzare un'opera deve preoccuparsi ed adoperarsi affinché vengano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Come detto, esso prevede, inoltre, sempre a carico del Committente, una serie di responsabilità e di attività, tra cui quella di designare tecnici di propria fiducia, con il compito di pianificare, progettare e controllare che i lavori avvengano in sicurezza. E' anche obbligo del Committente per i lavori di una certa entità verificare che le imprese esecutrici siano in regola con l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato, che applichino i contratti collettivi per i lavoratori dipendenti e che rispettino gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

I contenuti normativi del D. Lgs n. 494/96 si possono dunque riassumere in tre sole parole:

 

1.      Committente (ora coinvolto nella gestione della sicurezza)

2.      Coordinatori (in fase di progettazione e in fase di esecuzione:due nuove figure professionali introdotte dal decreto)

3.      Piano di sicurezza e coordinamento (da redigere e fare eseguire).

 

Il piano di sicurezza e coordinamento costituisce l'asse portante della normativa di prevenzione infortuni in cantiere.

Esso è redatto contestualmente alla progettazione esecutiva e in sostanza presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:

 

q       è eseguito in conformità ai principi e alle misure di sicurezza necessari nelle attività di scelta, pianificazione, coordinamento ed organizzazione dei lavori, richiesta dalla legge a tutte le figure interagenti nel cantiere ed è a disposizione di chi esegue i controlli;

q       definisce obblighi, adempimenti, costi ed eventuali sanzioni in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro che le imprese appaltatrici dovranno garantire al Committente e rispettare per poter operare sul cantiere;

q       rappresenta uno strumento gestionale per il Coordinatore in fase di esecuzione, è inoltre a disposizione sia degli organismi di vigilanza, per verificare le responsabilità di eventuali inadempienze, sia del Committente o del Responsabile dei lavori, per verificare il rispetto delle misure generali di tutela, dei tempi e delle modalità esecutive progettate.

q       Rappresenta con l'allegato fascicolo il manuale d'uso e manutenzione dell'opera per definire periodicità e procedure operative per gli interventi di manutenzione necessari per la tutta la durata della vita dell'opera.

 

Successivamente all'emanazione del D. Lgs. n. 494/96, diversi sono stati i perfezionamenti diretti o indiretti del dispositivo legislativo, attraverso circolari e leggi emanate dal marzo 1997.

A questo proposito l’ultimo atto è rappresentato dal D. Lgs. 19 novembre 1999 n. 528 "Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 recante attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"; testo approvato il 15 novembre 1999 in via definitiva dal Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2000).

Le innovazioni apportate da questa nuova versione della "Direttiva Cantieri" si possono così riassumere:

 

q       estende il campo di non applicabilità delle norme ai lavori svolti in mare, regolati da specifica normativa e alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici e televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

q       chiarisce meglio la definizione di "cantiere" e le figure di "committente" e di "responsabile dei lavori" con particolare riferimento agli appalti di opera pubblica;

q       introduce il parametro di "uomini/giorno" e la definizione "piano operativo di sicurezza";

q       precisa l’obbligo di conformarsi a princìpi generali di sicurezza sin dalle fase iniziali della progettazione e reca disposizioni relative alla nomina del coordinatore per la progettazione nel caso di cantieri di entità pari o superiore a 200 uomini/giorno o comportanti specifici rischi particolari anche qualora impegnino, anche non contemporaneamente, più imprese;

q       dispone procedure per la verifica dell’affidabilità delle imprese appaltatrici, nonché per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte del coordinatore per la progettazione sin dalle fasi progettuali ed esclude i lavori di manutenzione dall’obbligo di predisporre il fascicolo contenente le informazioni per la prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori stabilendo, inoltre, che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento sia emanato un decreto che definisca i contenuti del fascicolo.

q       definisce in maniera inequivocabile gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e specifica i compiti e la responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori e quelli dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, responsabilizzando le stesse anche qualora abbiano carattere familiare o impegnino meno di 20 dipendenti;

q       estende l’area dei requisiti professionali dei coordinatori ricomprendendovi i laureati in geologia, in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari o agrotecnici, ed include l’Inail e l’Istituto Italiano di Medicina sociale tra gli enti titolari ad organizzare corsi in materia di sicurezza.;

q       indica gli organi di vigilanza competenti nel settore regolamentato dal provvedimento e reca disposizioni sui casi e le procedure di notifica;

q       include il piano di sicurezza e coordinamento nel contratto di appalto, specifica che la stima dei costi del piano non possa essere soggetta a ribasso e reca disposizioni relative all’obbligo di trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento alle parti interessate;

q       determina l’apparato sanzionatorio applicabile al committente o responsabile dei lavori, ai datori di lavoro e ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori autonomi, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs n. 626/94;

q       stabilisce che i contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e l’indicazione dei costi della sicurezza siano definiti con il regolamento previsto dall’art. 31, comma 1, L.109/94 e successive modifiche;

q       prevede l’emanazione di uno o più decreti per la definizione dei livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e prevede una norma di salvaguardia per i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del provvedimento.

q       specifica che le disposizioni del provvedimento trovano applicazione ai cantieri nei quali, alla data di entrata in vigore, non sia conclusa la fase di progettazione esecutiva."

 

Inoltre, la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415 - "Modifiche alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998 - Suppl. Ord.), nota come Merloni Ter, riordina la legislazione in materia di appalti pubblici con lo scopo di garantire una maggiore trasparenza nelle procedure di appalto e di impedire le corse ai ribassi.

A tal fine ha previsto l'istituzione dì un nuovo sistema di qualificazione delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici con riferimento alla certificazione di qualità aziendale, integrale o meno, e lo scongelamento dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, di cui garantisce l'autonomia e l'indipendenza, chiamata a gestire l'osservanza dei principi posti dalla legge quadro.

La Merloni Ter, inoltre, ha introdotto, anche se, per il momento, solo in linea di principio, per la prima volta nel nostro ordinamento l'istituto del performance bond cioè la garanzia totale di esecuzione per i lavori superiori ai 100 milioni di Ecu. Si tratta di un meccanismo in virtù del quale la compagnia di assicurazioni garantisce comunque il completamento dei lavori qualora l'impresa di costruzioni risulti inadempiente.

Per ciò che concerne poi la sicurezza nei cantieri, la "Merloni-ter" traccia nuove ed importanti linee operative, andando a consolidare ulteriormente il percorso iniziato con il recepimento della "Direttiva Cantieri" (D. Lgs 494/96).

Le principali novità introdotte consistono in:

 

q       introduzione dei costi e delle procedure di progettazione per la sicurezza all'interno delle procedure finanziarie e amministrative degli appalti;

q       coordinamento con il D. Lgs n. 494/94; infatti, la "Merloni-ter", all'art.31 comma 1 prevede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo legislativo, l'emanazione di uno specifico regolamento in materia di piani di sicurezza, cioè dei suoi contenuti;

q       gli oneri della sicurezza previsti all'interno dei piani sono bloccati e non più soggetti a ribasso d'asta;

q       i piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione;

q       le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'appaltatore o del concessionario costituiscono causa di risoluzione del contratto;

q       obbligo della redazione del piano sempre e comunque;

q       ecc..

 

Di notevole importanza è poi il ruolo svolto dagli organismi paritetici territoriali, introdotti dal D.Lgs 626/94.

Il combinato disposto tra l’art. 20 e l’art. 22 comma 6 del D.Lgs 626/94 assegna a questi organismi paritetici territoriali due funzioni:

 

  1. orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,

  2. essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte in azienda sull’applicazione concreta dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

Gli organismi paritetici territoriali nascono pertanto con l’obiettivo primario di accompagnare e sostenere aziende, lavoratori e RLS nella fase di prima applicazione della nuova normativa.

Il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) è l'organismo che, in ambito provinciale, opera per la tutela della sicurezza e della salute nel settore delle costruzioni, svolgendo un'azione di sorveglianza e monitoraggio sui cantieri. Oggi svolge anche compiti relativi alla formazione alla sicurezza. E' generalmente gestito pariteticamente da associazioni di imprese edili e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili della provincia.

Le sue principali attività sono le visite presso i cantieri per individuare e segnalare le irregolarità relative alla sicurezza e impartire le opportune indicazioni per eliminare o ridurre i rischi e la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza.

Inoltre, i Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPISAL), nati in seno alle ASL, devono adoperarsi per una piena applicazione del D. Lgs. 626/94.

Il loro compito non può limitarsi ad un mero ruolo di vigilanza e controllo ma deve anche fondarsi su vitali attività di informazione, formazione, assistenza, cogliendo appieno da un lato l’opportunità offerta dal D. Lgs. n. 626/94, che fa carico anche agli SPISAL di queste attività, dall’altro la necessità di supportare in modo adeguato ed efficace i diversi soggetti, aziendali e non, impegnati nel campo della prevenzione.

Per quanto riguarda infine la sicurezza nei sistemi viari, anche alla luce degli ultimi gravi incidenti, occorrono delle radicali innovazioni che comunque già sono stati posti in essere dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - come all'Art. 31. (Art. 21 Cod. Str.) - Segnalamento e delimitazione dei cantieri, all'art. 35. (Art. 21 Cod. Str.) - Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi, all' Art. 36. (Art. 21 Cod. Str.) - Visibilità notturna, all'Art. 37. (Art. 21 Cod. Str.) Persone al lavoro, all'Art. 39. (Art. 21 Cod. Str.) Cantieri mobili.

Di notevole importanza è poi il Decreto Ministeriale del 09/06/1995 - Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità, emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27/07/1995.

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