Valutazione del rischio amianto ex D.M. 6/09/94 e secondo le specifiche direttive regionali
Ai fini della valutazione del rischio amianto, è necessario innanzi tutto premettere che la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta necessariamente un pericolo per la salute degli occupanti.
Infatti, se il materiale o il manufatto nel quale sono presenti fibre d’amianto si trova in buone condizioni di conservazione e non viene manomesso, è minimo, se non inesistente, il rischio di rilascio di fibre di amianto. Se però il materiale viene per qualsiasi causa danneggiato, si verifica un rilascio di fibre con conseguente rischio per la salute degli occupanti l’edificio. Il rilascio si verifica anche quando il materiale è in condizioni di degrado oppure è altamente friabile.
Il Testo Unico Sicurezza prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la stesura della valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
Inoltre, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 28, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
Ai sensi del nuovo provvedimento, purché si sia in presenza di esposizioni sporadiche dei lavoratori e di debole intensità e si possa desumere dalla stessa valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto (0,1 fibre per cm3), misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, non sia superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, si può prescindere, rispettivamente, dalla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, dalla notifica dei lavori e dall’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti ad amianto, nel caso delle seguenti attività:
manutenzioni di breve durata, non continuative, che interessano unicamente i materiali contenenti amianto in matrice non friabile (come, per esempio, coperture e canne fumarie in cemento amianto, pavimenti in vinyl amianto ecc.);
rimozione che non comporti deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice (quindi, per i manufatti indicati al punto precedente);
incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
sorveglianza, controllo dell’aria e prelievo di campioni ai fini dell’accertamento della presenza di amianto in un determinato materiale.
Il Testo Unico Sicurezza ha ribadito che, inoltre, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, deve provvedere a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità relative alle attività indicate.
Inoltre, il Titolo I, «Principi comuni», Testo Unico Sicurezza, all’art. 29, «Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi», comma 7, ha precisato che anche i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 50 lavoratori, nelle quali si svolgono attività che espongono i lavoratori ad amianto, non possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza. Questo implica che, quindi, in tutte le aziende dove è presente l’esposizione ad amianto, la valutazione deve intendersi ad hoc.
La valutazione del rischio deve essere eseguita anche ai sensi del citato Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994.
Quest’ultimo decreto stabilisce che per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell’edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:
l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio (monitoraggio ambientale).
Inoltre, occorre fornire indicazioni circa la eventuale possibilità che l’amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività.
Vale a dire che in fase di ispezione visiva dell’installazione, devono essere attentamente valutati:
il tipo e le condizioni dei materiali;
i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui.
I fattori considerati devono consentire di valutare l’eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.
A seguito di questa valutazione, i materiali contenenti amianto devono essere classificati in uno dei seguenti gruppi:
Materiali integri non suscettibili di danneggiamento (non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti; in tal caso, è necessario attuare un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia);
Materiali integri suscettibili di danneggiamento (esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto ed è necessario eliminare le cause del possibile danneggiamento e poi attuare un programma di controllo e manutenzione);
Materiali danneggiati (esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto ed è necessario eseguire intervento di restauro dei materiali, in caso di danni circoscritti, oppure un vero e proprio intervento di bonifica tra quelli previsti dal suddetto D.M. 6/09/94, vale a dire: rimozione, incapsulamento o confinamento dei materiali contenenti amianto; la bonifica può riguardare l’intera installazione o essere circoscritta alle aree dell’edificio o alle zone dell’installazione in cui si determina un rilascio di fibre).
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