Valutazione del rischio amianto ex D.M. 6/09/94 e secondo le specifiche direttive regionali

 

 

Ai fini della valutazione del rischio amianto, è necessario innanzi tutto premettere che la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta necessariamente un pericolo per la salute degli occupanti.

Infatti, se il materiale o il manufatto nel quale sono presenti fibre d’amianto si trova in buone condizioni di conservazione e non viene manomesso, è minimo, se non inesistente, il rischio di rilascio di fibre di amianto. Se però il materiale viene per qualsiasi causa danneggiato, si verifica un rilascio di fibre con conseguente rischio per la salute degli occupanti l’edificio. Il rilascio si verifica anche quando il materiale è in condizioni di degrado oppure è altamente friabile.

Il Testo Unico Sicurezza prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la stesura della valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Inoltre, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 28, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure  preventive e protettive da attuare.

Ai sensi del nuovo provvedimento, purché si sia in presenza di esposizioni sporadiche dei lavoratori e di debole intensità e si possa desumere dalla stessa valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto (0,1 fibre per cm3), misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, non sia superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, si può prescindere, rispettivamente, dalla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, dalla notifica dei lavori e dall’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti ad amianto, nel caso delle seguenti attività:

Il Testo Unico Sicurezza ha ribadito che, inoltre, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, deve provvedere a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità relative alle attività indicate.

Inoltre, il Titolo I, «Principi comuni», Testo Unico Sicurezza, all’art. 29, «Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi», comma 7, ha precisato che anche i  datori  di  lavoro di aziende che occupano fino a 50 lavoratori, nelle quali si  svolgono  attività che  espongono  i lavoratori ad amianto, non possono effettuare  la  valutazione  dei  rischi  sulla  base delle procedure standardizzate che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza. Questo implica che, quindi, in tutte le aziende dove è presente l’esposizione ad amianto, la valutazione deve intendersi ad hoc.

La valutazione del rischio deve essere eseguita anche ai sensi del citato Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994.

Quest’ultimo decreto stabilisce che per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell’edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

Inoltre, occorre fornire indicazioni circa la eventuale possibilità che l’amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività.

Vale a dire che in fase di ispezione visiva dell’installazione, devono essere attentamente valutati:

il tipo e le condizioni dei materiali;

I fattori considerati devono consentire di valutare l’eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.

A seguito di questa valutazione, i materiali contenenti amianto devono essere classificati in uno dei seguenti gruppi:

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